Per quanto riguarda la Costituzione repubblicana, le disposizioni costituzionali di riferimento per la tutela della libertà di religione sono gli artt. 19 e 20 (Treccani.it voce "Libertà di religione")
Costituzione italiana, articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Costituzione italiana, articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Discriminazione: diversità di comportamento o di riconoscimento di diritti nei riguardi di determinati gruppi politici, razziali, etnici o religiosi
Persecuzione: azioni di forza intese a stroncare un movimento politico o religioso, a ridurre o addirittura eliminare una minoranza etnica, sociale e sim.
La libertà religiosa secondo il rapporto 2016 di Aiuto alla Chiesa che soffre
La Dignitatis Humanae è una dichiarazione del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa. Approvato con 2308 voti favorevoli e 70 contrari dai vescovi radunati in concilio, fu promulgato da papa Paolo VI il 7 dicembre 1965.
"Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione (2). Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società."